
Questo avviso richiama l'attenzione
sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore
dei clienti.
L'avviso riguarda la trasparenza delle operazioni e dei
servizi offerti da Prestisubito prevista dal D.Lgs. n. 385/1993
(Testo Unico Bancario) e dalle Istruzioni di Vigilanza della
Banca d'Italia.
SEZIONE I - DIRITTI
II Cliente ha diritto:
di avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;
di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi,
datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata
informativa sulla società, sulle caratteristiche
e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle
condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
qualora la società si avvalga di tecniche di comunicazione
a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche,
su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia
di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione
o al servizio offerto;
di ottenere, a proprie spese, prima della conclusione del
contratto senza termini e condizioni, una copia completa
del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi
riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali,
per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando
che la consegna di tale copia non impegna l'intermediario
(ed il cliente) alla stipula del contratto;
di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che include
il documento di sintesi;
di ricevere mediante invio o consegna comunicazioni periodiche
sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto
di durata e comunque una volta all'anno, mediante un rendiconto
ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
di essere informato sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni
contrattuali;
di recedere dal rapporto, in caso di variazioni sfavorevoli
dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro un periodo
non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta ovvero dall'effettuazione delle altre forme di comunicazione
ammesse, senza penalità e alle condizioni precedentemente
praticate;
di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni,
copia della documentazione relativa a singole operazioni
compiute negli ultimi dieci anni.
e, in particolare, per i contratti di credito al
consumo ( cfr. art. 121 D.Lgs. 1/9/1993 n. 385), il Cliente,
in qualità di consumatore, ha diritto:
di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto
senza penalità, versando il capitale residuo, gli
interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento
ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non
superiore all'1 % del capitale residuo;
di opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti
derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le
eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente,
ivi compresa la compensazione;
nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi,
che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di
agire contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi
diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione
in mora del fornitore.
SEZIONE II - NORME A TUTELA DEL CLIENTE
Sono a tutela del Cliente:
l'obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi
normativamente stabiliti, a pena di nullità;
l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla
sede o dalle dipendenze della finanziaria e prima della
conclusione del contratto, di consegnare al cliente copia
di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione
o servizio offerto;
l'obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse
ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per
i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in
caso di mora;
l'approvazione specifica della clausola contrattuale che
consente di variare, in senso sfavorevole al cliente, il
tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;
l'approvazione specifica delle eventuali clausole contrattuali
sulla capitalizzazione degli interessi;
la nullità delle clausole contrattuali di rinvio
agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e
di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché
delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni
più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli
informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite
applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge*;
ed, in particolare, per i contratti di credito al
consumo, sono a tutela del Cliente, in qualità di
consumatore:
l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli
annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale
(TAEG) e del relativo periodo di validità;
l'obbligo di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità
del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze
delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni
analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente
modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono
esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzia richieste;
le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore
e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o
nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi
di sostituzione automatica;
l'obbligo di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto
di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare;
il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal
contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni
per il trasferimento del diritto dì proprietà,
qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1525
codice civile nel caso di inadempimento del compratore ai
contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia
stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato
con il denaro ricevuto in prestito.
*In particolare, la sostituzione automatica prevede per
gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo
dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per
le operazioni attive e quelle passive, mentre per gli altri
prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della
durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni
e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è
dovuto.)
SEZIONE III - PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE
STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Questa società aderisce all'indicazione
degli Organi di Vigilanza, in ordine alla costituzione dell'Ufficio
Reclami della clientela, che prevede una procedura di risoluzione
delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il cliente, salve le
spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.
Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami di
Euroservizi Finanziari - Prestisubito.
Il reclamo potrà essere presentato da parte del Cliente
entro un anno da quando il fatto contestato si è
verificato.
Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R da
indirizzarsi alla Euroservizi Finanziari di Barcellona Luciano
- Via San Luca 15/4 - 16124 Genova
L'Ufficio Reclami comunica al Cliente il provvedimento di
accoglimento ovvero di rigetto del reclamo presentato dal
Cliente, con idonea motivazione, entro il termine di 60
giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Se l'Ufficio Reclami dà ragione al cliente, Euroservizi
Finanziari deve comunicare i tempi tecnici entro i quali
si impegna a provvedere.
In caso di rigetto ovvero qualora il Cliente sia rimasto
insoddisfatto dal provvedimento di accoglimento adottato
dall'Ufficio Reclami, il Cliente, entro un anno dalla comunicazione
del provvedimento, potrà impugnarlo con istanza in
carta libera (senza formalità alcuna) da inviarsi
a mezzo lettera raccomandata all'Ufficio Reclami, presso
la sede legale della Euroservizi Finanziari di Barcellona
Luciano - Via San Luca 15/4 - 16124 Genova
L'ufficio Centrale Reclami è un organo collegiale
composto da tre membri e la decisione verrà adottata
entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di impugnazione.
Il ricorso all'Ufficio Reclami Periferico o all'Ufficio
Centrale Reclami non priva il Cliente del diritto di investire
della controversia, in qualunque momento, l'Autorità
Giudiziaria ordinaria.